Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento
Ordinario n. 123
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo
per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della sita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e
delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2
(Finalita)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al comma 1 nel rispetto
dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita'
previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche' per
l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3
(Principio di necessita' nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessita'.
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di
dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle
modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo'
essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di
ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito
in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31
dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un
numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico
tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato
o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al
pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche
o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente
o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione
parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza
esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica
o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei
dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una
comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere
archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e
qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua
il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle
procedure per la verifica anche indiretta dell'identita';
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una
persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad
una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri
dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente
associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo'
accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che
abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di trattamento degli stessi, in
funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e documentazione
di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o di produzione di
risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di indagine sistematica
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche
detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio dello
Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso
di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del presente codice solo
se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita' e di sicurezza
dei dati di cui agli articoli 1 e 31.
Art. 6
(Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti,
dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalita' al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta
al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o
il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il
Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1
aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma
2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158
e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede
nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di
carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che concerna la rettificazione o
l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento.
Art. 9
(Modalita' di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante
puo' individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta puo' essere formulata anche oralmente e in tal caso e'
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puo'
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni
od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi assistere da una persona di
fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei elementi di
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce
per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della
delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato e' una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica legittimata in
base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata liberamente e
senza costrizioni e puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10
(Riscontro all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento e' tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad
un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
b) a semplificare le modalita' e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con
il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati
sia agevole, considerata anche la qualita' e la quantita' delle informazioni. Se
vi e' richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato
comunque trattati dal titolare. Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato puo' avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di
codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere
a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non puo' comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che puo'
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati
con strumenti elettronici e la risposta e' fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante puo' prevedere che il contributo possa essere chiesto
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale e' richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o piu' titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessita' o
all'entita' delle richieste ed e' confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche mediante versamento
postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove
possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro.
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11
(Modalita' del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati
nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1
costituisce condizione essenziale per la liceita' e correttezza del trattamento
dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalita' giornalistiche promosso dal
Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
Art. 13
(Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante
nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando
il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali
e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e'
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi
gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare
in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate
per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di
cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
Art. 14
(Definizione di profili e della personalita' dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della
conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento in termini
compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformita' alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera
b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati
personali e' priva di effetti.
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta
rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la
dignita' dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalita'
del trattamento o agli effetti che puo' determinare, e' ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in
applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una
verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e'
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti
stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati,
nonche' dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione
e diffusione.
Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici
e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento. In
mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e'
decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la
diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici
economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati i tipi di' dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante
interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi
e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge
i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle
attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei
modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e'
aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziart.
Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta'
fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno
espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziart.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti
pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati
senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3,
i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali il
trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento
di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di
test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalita'
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14,
sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in
conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni
dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e'
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 13. 4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24
(Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II,
quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale e'
parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita' e
pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un
terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire
o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi
esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate o collegate, qualora
non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, e'
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o
ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita'
di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto
disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1,
lettera e);
b) per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento,
ove prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in
conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita' giudiziaria, da
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi
dell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonche' dalla legge
e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e'
tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che
con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da
enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al
riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere
sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni
a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso,
previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalita' hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalita' di utilizzo dei dati con determinazione resa nota
agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda
l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o
di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta',
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento e' necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un
altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
d) quando e' necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e
di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28
(Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica
amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo,
titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita'
e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29
(Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza,
capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per
iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorita' del titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito
del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione
della persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato, per iscritto,
l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unita' medesima.
Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
della raccolta.
Art. 32
(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,
l'integrita' dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e
delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di
mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste
dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando
il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il
fornitore stesso e' tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e' resa al
Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33
(Misure minime)
1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali.
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e'
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino
della disponibilita' dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitart.
Art. 35
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unita' organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati
agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi
ad accesso selezionato e disciplina delle modalita' di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.
Art. 36
(Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime
di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie,
in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI
ADEMPIMENTI
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende
procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini
di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica
relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita',
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalita' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte
di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale
per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici
e relative al rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti
o fraudolenti.
2. Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, in ragione delle
relative modalita' o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento
adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante puo' anche
individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il trattamento
comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti
accessibile a chiunque e determina le modalita' per la sua consultazione
gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o
presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del
registro possono essere trattate per esclusive finalita' di applicazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38
(Modalita' di notificazione)
1. La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima dell'inizio
del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e
della durata del trattamento da effettuare, e puo' anche riguardare uno o piu'
trattamenti con finalita' correlate.
2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa per via
telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le
prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalita' di
sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilita' del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in
base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione e' richiesta solo anteriormente alla cessazione del
trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla notificazione al Garante
ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al
comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente al Garante le
seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro
soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1,
primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica osservando le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non e' tenuto a
presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che
intende effettuare e' conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai
sensi dell'articolo 40 il Garante puo' provvedere comunque sulla richiesta se le
specifiche modalita' del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa
a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalita' di sottoscrizione e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta
e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata.
4. Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire
documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2,
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo' rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale
da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati
membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformita' allo stesso
codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati
al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea e' consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di
dati sensibili, in forma scritta;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o
per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e
21;
d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un
terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire
o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi
esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un
Paese non appartenente all'Unione europea, e' altresi' consentito quando e'
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un
contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26,
paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese
non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato
o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45
(Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, e' vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o
di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti,
le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C)
al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di
interconnessione tra piu' uffici o titolari. I provvedimenti con cui il
Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui
al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari
di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli
altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se
il trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni
del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a
45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive
su uffici giudiziart. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
predetta trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado puo' acquisire
in conformita' alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione puo' essere effettuata anche per
via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici,
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione
del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente
codice nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo
di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si
osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in
procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la
visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di
ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorita' nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e
grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e
il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi
legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio
che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di
riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita' di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli
interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con
timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente
articolo: "In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati
identificativi di....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime
giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi
anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei procedimenti
in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La
parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della
pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al
comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la
camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in
ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del
Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a
confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici per finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non
si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a
45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al
presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con
strumenti elettronici, e i relativi titolart.
Art. 54
(Modalita' di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le forze di polizia
possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli
organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno,
su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti e
degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalita' amministrative che
non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati
di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non
eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
per le finalita' di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti
di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante
annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno
all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o
biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati
basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, e' effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo
39.
Art. 56
(Tutela dell'interessato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a
dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi
di polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia, sono individuate le modalita' di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato
per le finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione
della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e
successive modificazioni. Le modalita' sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla specifica
finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o
alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate
in base alla legge, alle diverse modalita' relative ai dati trattati senza
l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalita' per rendere conoscibili gli
aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati
a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai
sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e
della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in
relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi
sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di
un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria
in conformita' alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice
si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14,
15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa o di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonche' alle disposizioni di cui
agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al
comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalita' di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in
riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalita', i
limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti
di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari
e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso. Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile.
CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di
dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi
da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo
professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19,
commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere
altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o
che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona iscritta
nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori
dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale puo' altresi'
fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali
qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla
disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a
carattere scientifico inerente anche a convegni o seminart.
CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' al rilascio di
documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalita'.
Art. 63
(Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di
immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 e' ammesso, in particolare, il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e
documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di
politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione
e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui
all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalita'
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento.
Art. 65
(Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel
rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli
organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al
comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle
relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di
decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con
gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con
riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature,
agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il trattamento
di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo
politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla
legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita'
direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma 1
possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e
giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del
principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i
loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonche' in materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
e' affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attivita' dirette, in materia di imposte, alla prevenzione
e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonche' al
controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventano e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliart.
Art. 67
(Attivita' di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a
requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali
sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di
controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a
dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di
controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e
di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici
in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di
loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in
favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio' e'
indispensabile per la trasparenza delle attivita' indicate nel presente
articolo, in conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di controllo
conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di conferimento di
onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti
di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' di
rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e
21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di
registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico le finalita' di
applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di
legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71
(Attivita' sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita':
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria,
anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice
di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di
un'ingiusta restrizione della liberta' personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro
diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti
di culto, confessioni religiose e comunita' religiose.
Art. 73
(Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalita' socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o
di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o
familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o
domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalita':
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi,
contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare
riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni
sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo
53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai
controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura
di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta
di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in
zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i
soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati
sui contrassegni con modalita' che non consentono, parimenti, la loro diretta
visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o necessita' di
accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a
qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto
di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 75
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito
sanitario.
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
anche nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante,
se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
se la finalita' di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere prestato con le modalita'
semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante e' rilasciata, salvi
i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
CAPO II
MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalita' semplificate utilizzabili dai soggetti
di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso
il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui
cio' e' richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalita' semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano
l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e
tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo
13, comma 1.
2. L'informativa puo' essere fornita per il complessivo trattamento dei dati
personali necessario per attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa puo' riguardare, altresi', dati personali eventualmente
raccolti presso terzi, ed e' fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno
gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3,
eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra,
riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un
professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionale
prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina
applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente
eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i
diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione
clinica controllata di medicinali, in conformita' alle leggi e ai regolamenti,
ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato
liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalita'
semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81
in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unita' dello stesso organismo o di piu' strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta
informativa e il consenso con modalita' uniformi e tali da permettere una
verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi
diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalita' semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti
capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le
modalita' semplificate possono essere utilizzate per piu' trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui
all'articolo 80.
Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facolta' di
fornire un'unica informativa per una pluralita' di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti
presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di
soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza
del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 e' integrata con appositi e idonei cartelli
ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito
di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in
particolare per quanto riguarda attivita' amministrative di rilevante interesse
pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei
casi in cui e' necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione
di legge, puo' essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente.
In tal caso il consenso e' documentato, anziche' con atto scritto
dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o
dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da
uno o piu' soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli
articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di piu'
professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 1, il consenso e' reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalita', anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o
tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un
richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica)
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorita' ha
adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
altresi' intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso
di:
a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di intendere o di
volere dell'interessato, quando non e' possibile acquisire il consenso da chi
esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di
prestazione medica che puo' essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del
consenso, in termini di tempestivita' o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' l'informativa e' fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del
consenso quando questo e' necessario.
Art. 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per
garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' degli interessati, nonche'
del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalita' di trattamento dei dati sensibili e di
misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte
di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuita'
derivanti dalle modalita' o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione della prestazione
medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica,
ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita' per informare i
terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volonta';
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a
prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato
e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di
salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto
professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84
(Comunicazione di dati all'interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a),
da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per
il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente
comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le
professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a).
L'atto di incarico individua appropriate modalita' e cautele rapportate al
contesto nel quale e' effettuato il trattamento di dati.
CAPO III
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che rientrano nei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonche' di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti
di rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti,
nonche' alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4
maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi
sanitari pubblici per finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
di operazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda
sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato e' lecito da parte dei
soli soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e' consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita' di cui
al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta
in volta trattati.
Art. 86
(Altre finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita', perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attivita'
amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternita' e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonche' per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle
svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza
fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi
e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonche' interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione
alla famiglia del portatore di handicap, nonche' il collocamento obbligatorio
nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni
di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma
2, conformato in modo da permettere di risalire all'identita' dell'interessato
solo in caso di necessita' connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui
agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988,
n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, e'
integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e
unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone del modello predisposte
per l'indicazione delle generalita' e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da
consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del
tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e
successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene
indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessita' connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per
quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3
anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla legge, quando e'
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalita'.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, puo' essere
individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma
1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente
relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile
non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalita'
dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le generalita'
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua
identita', per un'effettiva necessita' derivante dalle particolari condizioni
del medesimo interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di
utilizzazione.
Art. 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano
l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identita' dell'interessato ai sensi
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
CAPO V
DATI GENETICI
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e' consentito nei
soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanita'.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da
includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo
alla specificazione delle finalita' perseguite e dei risultati conseguibili
anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per
effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento
per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il
diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia
nei confronti di terzi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte
e' consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure
ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92
(Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano
una cartella clinica in conformita' alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilita' dei dati e per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e
dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta e' giustificata dalla documentata necessita':
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o
liberta' fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un
altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto
e' sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresi', le disposizioni
dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi
dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformita' alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o
alla cartella puo' essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele
per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in
banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, e'
effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari,
archivi o registri gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente
codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito
presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro della sanita' in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della
legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del
Ministro della sanita' in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
ISTRUZIONE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle
svolte anche in forma integrata.
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalita' e
indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I
dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalita'.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto
dello studente alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato
per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
(Compatibilita' tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici e' considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati
sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici
puo' essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire
i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi
causa, e' cessato il trattamento.
Art. 100
(Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo
scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e gli
enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,
docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati
per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101
(Modalita' di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per
adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo
che siano utilizzati anche per altre finalita' nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono
essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e
indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico.
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice
di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in
particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti
da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le
disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per
finalita' giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse e' informato dall'utente della prevista
diffusione di dati;
c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in
materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento
all'uniformita' dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli
storici degli enti pubblici e in archivi privati e' disciplinata dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
CAPO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per
scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati
identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso
tecnico.
Art. 105
(Modalita' di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono
essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente
all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e
resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106
sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un
altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato puo'
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a
dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non e' dovuta
quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicita' individuate dai codici di cui
all'articolo 106.
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o piu'
codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i
soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto
gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in
particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del
trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della
conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e
diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo
conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono
di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati sensibili; f) le regole di correttezza da
osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e
non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche
in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone
fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli
interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del
Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla
base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono
tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da
assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge,
il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando e'
richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dal
codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante puo' essere
rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del
Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia
e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta
inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei
dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal
segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109
(Dati statistici relativi all'evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,
compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti,
nonche' per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 luglio
2001, n. 349, le modalita' tecniche determinate dall'istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' prevista da
un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento,
ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni
dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non e'
inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non e' possibile
informare gli interessati e il programma di ricerca e' oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed e'
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7
nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi
ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi
sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalita'
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche
specifiche modalita' per l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per
finalita' di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche,
ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilita' e il
conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente
al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di
premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche
mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di
assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali
che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in
relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformita'
alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle
procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti di lavoro a
tempo parziale;
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e'
consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
CAPO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
CAPO III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di
lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e
della sua liberta' morale.
2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per
tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116
(Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono
accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a
tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I
SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117
(Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti
privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque
riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalita' per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato.
Art. 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione
con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalita' semplificate per
l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualita' e
l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono
altresi' individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali
contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da
soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio
dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei diversi
ambiti.
Art. 120
(Sinistri)
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le
modalita' di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia,
stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati
per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati
personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel
medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni.
TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati
personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, e' vietato l'uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i
limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per
determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno
specifico servizio richiesto dall'abbonato a dall'utente, e' consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro
e preciso, le finalita' e la durata del trattamento.
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono piu' necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di
fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, e'
consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della
fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi,
salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata
necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente
cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che e'
revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio
informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che
sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di
cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico e' consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30
sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della
rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di
frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o
della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a
quanto e' strettamente necessario per lo svolgimento di tali attivita' e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i dati relativi
alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di
controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun
aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al
numero selezionato, al tipo di numerazione, alla localita', alla durata e al
numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole,
avvalendosi per il pagamento di modalita' alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2,
ne' le comunicazioni necessarie per attivare le modalita' alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei
numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di
addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato puo' richiedere
la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilita' delle modalita' di cui al
comma 2, puo' autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri
completi delle comunicazioni.
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'utente chiamante la possibilita' di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato
chiamante deve avere tale possibilita' linea per linea.
2. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilita' di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilita', mediante una funzione semplice e
gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e' stata eliminata dall'utente o
abbonato chiamante.
4. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilita' di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette
verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale
servizio e delle possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126
(Dati relativi all'ubicazione)
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere
trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente
il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata
necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli
utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e
sulla durata di quest'ultimo, nonche' sull'eventualita' che i dati siano
trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei
dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano
il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento
alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, e' consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorita'
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del
terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a
quanto e' strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore
aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati
anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere che il fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati
relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano
le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalita' di
ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica e' inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato
che dichiari di utilizzarli per esclusive finalita' di tutela rispetto a
chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura
procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e puo' richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonche', ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.
Art. 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154,
comma 3, e in conformita' alla normativa comunitaria, le modalita' di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati
negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in
riferimento ai dati gia' raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la
manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera
b), in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei
dati senza oneri.
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore
per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito con il
consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms
(Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le
finalita' di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi
indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate
di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta
e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalita' di
cui al presente comma, e' informato della possibilita' di opporsi in ogni
momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalita' di cui al
comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando
l'identita' del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale
l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1,
lettera b), altresi' prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di
situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni puo' essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature
terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono
utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da
parte di altri soggetti.
Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalita)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al
traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalita'
di accertamento e repressione di reati, secondo le modalita' individuate con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e
delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri
per assicurare ed uniformare una piu' adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalita'
del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in
modo agevole e interattivo, per favorire una piu' ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi
di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualita' delle modalita' prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo
specifiche modalita' di trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceita' e la correttezza anche in riferimento
a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che
esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata in conformita'
alla legge.
TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 136
(Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita';
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro
dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica.
Art. 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni
del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il
consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui
all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei
diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138
(Segreto professionale)
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati
personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attivita' giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. Il codice puo' anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in
cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non
sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene
efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1 ,
lettera c).
TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
PARTE III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 141
(Forme di tutela)
1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per
rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non e' possibile presentare un reclamo
circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da
parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all'articolo 7 secondo le modalita' e per conseguire gli effetti previsti nella
sezione III del presente capo.
SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti
e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate
e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare, del
responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li
rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed e' presentato al
Garante senza particolari formalita'. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile al fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e
indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante puo' predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel
Bollettino e di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici.
Art. 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente
infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,
anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il
blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare, anche in
contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta
illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso
puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o piu' interessati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli
soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettivita'.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.
Art. 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a
seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se e'
avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del
procedimento.
SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi
all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
Art. 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo
che e' stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero e' stato opposto alla richiesta un
diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile e'
fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un
integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessita', ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno
comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro
e' di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso e' proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore
speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che
permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca
in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso e' unita, altresi', la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al
ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o
telefono.
4. Il ricorso e' rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione e' autenticata.
L'autenticazione non e' richiesta se la sottoscrizione e' apposta presso
l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli
avvocati al quale la procura e' conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice
di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformita' alla normativa
vigente.
5. Il ricorso e' validamente proposto solo se e' trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalita' relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai
sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio
del Garante.
Art. 148
(Inammissibilita' del ricorso)
1. Il ricorso e' inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2,
salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su
invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla
data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il
ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui e' possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui e' dichiarato inammissibile o manifestamente infondato,
il ricorso e' comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la
facolta' di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione
spontanea. L'invito e' comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea e' dichiarato non luogo a provvedere. Se il
ricorrente lo richiede, e' determinato in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o
compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al
comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. A
tal fine l'invito di cui al comma 1 e' trasmesso anche al ricorrente e reca
l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e
l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonche' della data in cui
tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea
tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente puo' precisare la domanda nei limiti di quanto
chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o piu'
perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il
termine per la sua esecuzione, ed e' comunicato alle parti le quali possono
presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle
spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono
essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e' l'assenso
delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, puo'
essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo
151 e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha
inizio durante tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di
cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 150, comma 1.
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento puo'
essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi
dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non e' adottata nei
termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile
unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
3. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che
definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante e'
comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante
dagli atti. Il provvedimento puo' essere comunicato alle parti anche mediante
posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto,
dispone le modalita' di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina
l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento
medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
Art. 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo
150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con
ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. 2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152
(Autorita' giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del
Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se e' presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell'articolo 143, il ricorso e' proposto entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
Se il ricorso e' proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del
Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, puo' disporre
diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il
giudice puo' emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando,
con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un
termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il
giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il
quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle
altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di
giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni
formalita' non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene
necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione
di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della
causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice puo' concedere alle parti un termine non superiore
a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando e' necessario anche in
relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile,
accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure
necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico
della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non e' appellabile, ma e' ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi
previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
TITOLO II
L'AUTORITA'
CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono
esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in
caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che assume le funzioni
del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel massimo,
la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
componenti compete un'indennita' non eccedente nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennita' di funzione sono
determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile e in conformita' alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati
dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie
o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non
corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare
gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei
dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi normativi
richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a
seguito dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative finalita', nonche' delle misure
di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di
cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di
attuazione del presente codice, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o
assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e,
in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia
(Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla
legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che
istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.
98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorita' amministrative indipendenti nello
svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante puo' anche invitare
rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorita', prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi', la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita'.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente
codice.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante e'
reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a
quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalita' informatica e'
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II
L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155
(Principi applicabili)
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e
l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le
funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano
altresi' le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156
(Ruolo organico e personale)
1. All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel limite di cento
unita'.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del personale
secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165
del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per
gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative. Nelle more della piu' generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorita' amministrative indipendenti, al personale
e' attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga alle norme
sulla contabilita' generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme gia' versate nella contabilita'
speciale, nonche' l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei
diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni
di legge secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o
di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero
in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
un'indennita' pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale
di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante,
e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento,
con esclusione dell'indennita' integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio puo' assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti
unita' ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai
sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non piu' di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unita', nei limiti
del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei
conti.
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al titolare,
al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
Art. 158
(Accertamenti)
1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni
e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il
Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi
dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro
luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con
l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato
senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta
del Garante quando e' documentata l'indifferibilita' dell'accertamento.
Art. 159
(Modalita)
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, puo' essere
assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo
156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche puo' altresi'
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli accertamenti e' redatto sommario verbale
nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e' consegnata copia
dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi
soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le
spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo e' assente o non e'
designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate
dal titolare o dal responsabile.
4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente
del tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato prima delle ore sette e
dopo le ore venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso quando cio' puo'
facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e
agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
Art. 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della
Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente
designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e'
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di
reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione
della specificita' della verifica, il componente designato puo' farsi assistere
da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma
8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del
Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e
ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di
uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalita' nel rispetto delle
reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti
dal segreto sono differiti, se vi e' richiesta dell'organo procedente, al
momento in cui cessa il segreto.
6. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e
penale.
TITOLO III
SANZIONI
CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161
(Omessa o inidonea informativa all'interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti
che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, da cinquemila
euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando
risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma
1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento
dei dati personali e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, e' punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a
tremila euro.
Art. 163
(Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila
euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a
ventiquattro mila euro.
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 puo' essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu' giornali
indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166
(Procedimento di applicazione)
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui
al presente capo e all'articolo 179, comma 3, e' il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e
sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154,
comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II
ILLECITI PENALI
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne
per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, e' punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne
per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168
(Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni,
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall'articolo 33 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessita' o per l'oggettiva
difficolta' dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante
ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1,
lettera c), e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 e'
punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la
pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen
e alla relativa convenzione di applicazione, e' cosi' modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica, di
cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della
Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 e' soppresso;
c) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il
Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso
demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in
applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo
articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un
inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
quando non e' possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base
degli elementi forniti dall'autorita' di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 e' abrogato.
Art. 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono
inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario,
tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale
giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole
da: "puo' sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti:
"esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani
proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e'
possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola:
"l'originale" e' sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge
avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto
disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o
domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a
norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri
per la consegna alla persona alla quale e' diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle
seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole:
"maggiore celerita'" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela
della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma e'
aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata in
busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole:
"del debitore," sono soppresse e le parole da:
"informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni,
anche relative alle generalita' del debitore, possono essere fornite dalla
cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la
notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalita' previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e' inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti
e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di
documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi
dagli interessati o da persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed
avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e
negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di
regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e'
possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non
puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o
la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta
eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo
averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati
non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni
strettamente necessarie. ".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "e'
scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "e'
effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata al portiere o
a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma
3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente
postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del
deposito".
Art. 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni
acquisite nel corso di attivita' amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma
1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del
medesimo articolo e' oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica
sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza
l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere
ulteriormente trattati se ne e' verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui
alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o
di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non
oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'
omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176
(Soggetti pubblici)
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole:
"mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al
presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, nonche' le vigenti modalita' di finanziamento nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al
Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la
sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale,
l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa e' sostituita dalla seguente:
"Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo
uso di pubblica utilita' anche in caso di applicazione della disciplina in
materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non
e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non
volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo
107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e'
consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza
comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di
una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla
formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, il quinto comma e' sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono
essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in
materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica,
scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di
un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio
sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il
Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e
infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro
soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di
infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, e' tenuto a prestare
la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per
la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato, nonche'
della relativa dignita'.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanita'" sono sostituite
dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e
successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, e' inserito,
infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le
ricette con modalita' atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse
contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' in data 11
febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in
materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le
lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le
parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "e' acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati
personali".
Art. 179
(Altre modifiche)
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole:
"; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e
della sua liberta' morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
",ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per
la protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, e'
inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi
dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono
essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di
Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
qualora cio' risulti necessario per scopi storici. Ai documenti e' allegata la
documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi
abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, puo' essere comunque disposto
il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita'
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse
pubblico.".
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180
(Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato
B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in
tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'articolo 34 e delle corrispondenti modalita' tecniche di cui all'allegato
B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare
presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare,
anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al
piu' tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice.
Art. 181
(Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in
sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e'
effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26,
commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30
giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno
2004;
e) le modalita' semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso,
ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal
pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del
primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre
2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, e' obbligatoria
a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53,
da riportare nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del
presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per
le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e' effettuata sulle
sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del
presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai
documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi
prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
Art. 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' istituzionali, in sede
di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004,
il Garante:
a) puo' individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello
iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilita' di
organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti
pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o
equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) puo' prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite
del trenta per cento delle disponibilita' di organico, per il personale non di
ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza
lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
CAPO III
ABROGAZIONI
Art. 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8,
comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresi',
abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n.
279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di
donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n.
380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28
marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in
materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo
scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia
di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1
aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella
misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 184
(Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato
alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono
divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
Art. 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4,
quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla
data di emanazione del presente codice.
Art. 186
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio
2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4,
5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresi' i
termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
ALLEGATO A
CODICI DI DEONTOLOGIA
A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art.
12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il
trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica
deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante
misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei
dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice e'
applicabile anche all'attivita' dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti,
nonche' a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di
utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre
manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia
e' adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione
con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha
invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il
previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha
aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi,
presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il
Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere
presenti nel bilanciamento delle liberta' e dei diritti coinvolti dall'attivita'
giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha
formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio
nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30
dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla
base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello
schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia
l'opportunita' di una revisione dell'art. 25 della legge, che e' stato poi
modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha
invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali
modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del
26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;
Constatata l'idoneita' delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli
interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso
al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15
luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il
codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e
diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE
ORDINE DEI GIORNALISTI
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA*.
(*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizione della
legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti
alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore secondo la tavola di
corrispondenza.
Art. 1
(Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della
persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la liberta' di
stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si
svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per
l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la
conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone,
organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di
pensiero, attuate nell'ambito dell'attivita' giornalistica e per gli scopi
propri di tale attivita', si differenziano nettamente per la loro natura dalla
memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o
altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe
previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e
dalla legge n. 675/1996.
Art. 2
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei
giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art.
1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identita',
la propria professione e le finalita' della raccolta salvo che cio' comporti
rischi per la sua incolumita' o renda altrimenti impossibile l'esercizio della
funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale
attivita', il giornalista non e' tenuto a fornire gli altri elementi
dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le
imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci,
almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove e' possibile
esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali
indicano altresi' fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al
quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti
previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio
della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', sono
tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della
legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario
al perseguimento delle finalita' proprie della sua professione.
Art. 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai
luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e
dell'uso corretto di tecniche invasive.
Art. 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in
conformita' al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5
(Diritto all'informazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica,
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche,
adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' dati atti a rivelare le
condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto
all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialita'
dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non
interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente
dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, e' fatto salvo il
diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6
(Essenzialita' dell'informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non
contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche
dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalita' del fatto o della
relativa descrizione dei modi particolari in cui e' avvenuto, nonche' della
qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve
essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo
o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta' di
informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero costituzionalmente
garantita a tutti.
Art. 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non pubblica i nomi dei
minori coinvolti in fatti di cronaca, ne' fornisce particolari in grado di
condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto conto della
qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano
specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come
primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per
motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il
giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra'
farsi carico della responsabilita' di valutare se la pubblicazione sia davvero
nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti
dalla "Carta di Treviso".
Art. 8
(Tutela della dignita' delle persone)
1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie
o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca
lesive della dignita' della persona, ne' si sofferma su dettagli di violenza, a
meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e
di polizia, il giornalista non riprende ne' produce immagini e foto di persone
in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo
che cio' sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista e' tenuto a
rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza,
religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10
(Tutela della dignita' delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata
persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignita', il diritto alla
riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o
terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita'
dell'informazione e sempre nel rispetto della dignita' della persona se questa
riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad
una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita'
dell'informazione e nel rispetto della dignita' della persona se questa riveste
una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il
limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale e'
ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui
all'art. 5.
Art. 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e
praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attivita'
pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si
applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o
nel registro.
A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001,
n.80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De
Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in
funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati
membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il
quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita', la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento
dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica,
e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il
compito di promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi storici;
Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999 ,
relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i
trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati
personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con
il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu' codici di
deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per
scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al
principio di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante entro il 31
marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10
febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, societa'
scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volonta' di
partecipare alla redazione del codice e fra i quali e' stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione
consultiva per le questioni inerenti la consultabilita' degli atti d'archivio
riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane,
dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'istituto nazionale per
la storia del movimento di liberazione in Italia, della Societa' per lo studio
della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'eta' moderna e
contemporanea, della Societa' per gli studi di storia delle istituzioni, della
Societa' italiana delle storiche, dell'istituto romano per la storia d'Italia
dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia diffusione, anche
attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il
piu' ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e
integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il
testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce
condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di
protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in
particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonche'
agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante; Rilevato che anche dopo tale
pubblicazione il codice potra' essere eventualmente sottoscritto da altri
soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni professionali
interessati; Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28
giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 marzo 2001
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI*.
(*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizione della
legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti
alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di
corrispondenza.
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice
sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza
frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune
garanzie a tutela degli interessati, in considerazione dell'interesse pubblico
allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo
agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato
i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalita' dall'obbligo
di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12, 20 e 28
della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11
maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4;
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto
rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e
di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo
deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento
dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la
documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e
circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e
la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico
(art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).
5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per legge dal Garante, nel
rispetto del principio di rappresentativita' dei soggetti pubblici e privati
interessati. Il codice e' espressione delle associazioni professionali e delle
categorie interessate, ivi comprese le societa' scientifiche, ed e' volto ad
assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla
rappresentazione di fatti storici con i diritti e le liberta' fondamentali delle
persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in
particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei
confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei
dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la
manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la
consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo
stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c)
modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in
materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30
luglio 1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice e' effettuata ispirandosi, oltre agli
artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in
particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con
legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio
d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi
correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di
Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti
approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel
1996.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di
carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del
diritto allo studio e all'informazione, nonche' nell'accesso ad atti e
documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e
della dignita' delle persone interessate, in particolare del diritto alla
riservatezza e del diritto all'identita' personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali
effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi
delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessita' di
sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque
effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresi', principi-guida di comportamento dei
soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi
pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in
particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro
nazionalita', categoria di appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di
proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di
notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali
manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi
compatibile.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e
delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai
medesimi fini si intende, altresi':
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione,
abbia responsabilita' di controllare, acquisire, trattare, conservare,
restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica
amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico,
nonche' gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a
documenti contenenti dati personali, anche per finalita' giornalistiche o di
pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su
qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Capo II
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 3
(Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono,
gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalita'
piu' opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali
e della dignita' delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno
rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del
proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in
materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e
21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30
luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche,
nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealta',
correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza propri dell'esercizio della
professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio
operato al principio di trasparenza della attivita' amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente
utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima
disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di
conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari
categorie di dati o di trattamenti.
Art. 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine,
operano in conformita' con i principi, i criteri metodologici e le pratiche
della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche
l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche,
amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrita' degli archivi e l'autenticita' dei documenti, anche
elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in
particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed
alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni dei documenti agli originali
ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti,
testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive
integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale
distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in
presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in
copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o
armadi blindati.
Art. 5
(Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio
della libera fruibilita' delle fonti.
2. L'archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi e, attenendosi al
quadro della normativa vigente, favorisce l'attivita' di ricerca e di
informazione nonche' il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da
un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati
di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita
convenzione per concordare le modalita' di fruizione e le forme di tutela dei
soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare
per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli
incaricati del trattamento, nonche' i rapporti con i soggetti esterni
interessati ad accedere ai dati.
Art. 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli
utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attivita' anche
in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi
privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o
comunque estranei alla propria attivita' professionale, e' soggetto alle stesse
regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali
apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla
propria attivita'.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati
all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la
conservazione secondo modalita' che assicurino la distinzione delle fonti
originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza
di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o
documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti
pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole
consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della
legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati
personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo,
la sussistenza dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo
trascorso.
Art. 8
(Fonti orali)
1. In caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che gli intervistati
abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma
verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno
l'identita' e l'attivita' svolta dall'intervistatore nonche' le finalita' della
raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli
scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato
dagli intervistati.
Capo III
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI
TRATTAMENTI
Art. 9
(Regole generali di condotta)
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attivita' di studio, ricerca e
manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere
personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le
modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali e della dignita' delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i
documenti sotto la propria responsabilita' e conformandosi agli scopi perseguiti
e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed
indispensabilita' di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 10
(Accesso agli archivi pubblici)
1. L'accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad
accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere
riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono
consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui
agli art. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se
i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure
rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 puo'
essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'Interno,
previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente
archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla
consultabilita' degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero
dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto
legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al
comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li
conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le
quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalita' della ricerca e le
modalita' di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di presentare ogni
altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e' rilasciata a parita'
di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parita' di
condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima
dello scadere dei termini, puo' contenere cautele volte a consentire la
comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le liberta' e la dignita' delle
persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca
desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone,
nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento
dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti
dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare
attenzione e' prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti
o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare
dell'autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente trattamento dei dati.
I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere
ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11
(Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza,
del diritto all'identita' personale e della dignita' degli interessati, rientra
nella sfera della liberta' di parola e di manifestazione del pensiero
costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene
dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere
abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o
identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni
pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n.
281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza e'
valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali
contenuti nei documenti, anziche' ai documenti nel loro complesso. L'utente puo'
diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli
stessi non ledono la dignita' e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3,
della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di
mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti
dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria
ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Art. 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa' scientifiche e le
associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si
impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a
promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il
rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la
diffusione e l'applicazione del codice.
Art. 13
(Violazione delle regole di condotta)
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le
sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente codice
adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure
in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti e'
comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a
consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed e'
considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione
competente, secondo il proprio ordinamento, puo' altresi' escludere
temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione
delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori
autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti
i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al
Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI
DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA
EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n.
191)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano
Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in
funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati
membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il
quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita', la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento
dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica,
e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il
compito di promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;
Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999,
relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i
trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;
Visto altresi' l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n.
281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia
dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione
dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati
personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati
personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con
il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu' codici di
deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per
scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi
titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di
rappresentativita' a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10
febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, societa'
scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volonta' di
partecipare alla redazione dei codici e fra i quali e' stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da
rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica
- ISTAT, Istituto di studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia consultazione
nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire
osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152
contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per
l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico
nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile
1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in
materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002
sull'inserimento di altri uffici di statistica nell'ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, su mandato del
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso
il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito
del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti
interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio 2001 sull'esame
preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici
effettuati nell'ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a
norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999,
deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori
del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e
sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce
condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di
protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in
particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonche'
agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante; Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28
giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, che figura in allegato,
all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2002
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A
SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA
STATISTICO NAZIONALE*.
(*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizione della
legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti
alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di
corrispondenza.
Preambolo
Il presente codice e' volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere
personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante
interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale
patrimonio della collettivita', si svolga nel rispetto dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate, in particolare
del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale.
Il codice e' sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi
statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il
perseguimento delle finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322.
La sua sottoscrizione e' effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e
documenti internazionali in materia di attivita' statistica e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4
agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000,
con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata
in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30
settembre 1997;
f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'Unione
Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati
ad osservare anche il principio di imparzialita' e di non discriminazione nei
confronti di altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della comunicazione
per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti
pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici
effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema
statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per
la produzione di informazione statistica, in conformita' ai rispettivi ambiti
istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla
medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti
dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le
metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nel presente codice.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 1
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e
integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per
finalita' di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di
risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per
effettuare informazione statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei
soggetti di cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati
personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo
qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia
riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti,
documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o riferibili i dati
trattati.
Art. 3
(Identificabilita' dell'interessato)
1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi
ragionevoli, e' possibile stabilire un'associazione significativamente probabile
tra la combinazione delle modalita' delle variabili relative ad una unita'
statistica e i dati identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato
afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi
congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o
diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a
quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per
collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche
conto delle effettive possibilita' di pervenire in modo illecito alla sua
identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo
adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e
protezione statistica adottate per la produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato puo' ritenersi non
identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilita' di
identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi,
e' tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per
procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei
diritti degli interessati che puo' derivarne, avuto altresi' riguardo al
vantaggio che se ne puo' trarre.
Art. 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la
valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle quali e'
associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero
un'intensita' data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unita'
statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia
e' pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di
riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti
alla regola della soglia;
d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il risultato
statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unita' statistiche,
avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere
diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti
note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui
tutte le unita' statistiche di una popolazione presentino la medesima modalita'
di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono
essere diffuse in forma disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare
particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o
comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di
identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la
metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati
dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d),
definisce anche le modalita' di rilascio dei dati dandone comunicazione alla
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
Art. 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi
della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati
sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto
previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del
trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza
l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la
legittimita' del trattamento medesimo e' necessario che concorrano i seguenti
presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli
elementi previsti per l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati
identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio' risulti
irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla
base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di
trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati
sensibili sia effettuata con particolari modalita' quali interviste telefoniche
o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine
acquisirlo per iscritto, il consenso, purche' espresso, puo' essere documentato
per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa
all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e' conservata dal
titolare del trattamento per tre anni.
CAPO II
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Art. 6
(Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o
alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per
uno scopo statistico e' rappresentata l'eventualita' che essi possono essere
trattati per altri scopi statistici, in conformita' a quanto previsto dai
decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro
successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso
l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno
sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto
dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il
trattamento e' incluso nel programma statistico nazionale o e' oggetto di
pubblicita' con idonee modalita' da comunicare preventivamente al Garante il
quale puo' prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona
presso la quale i dati sono raccolti puo' essere differita per la parte
riguardante le specifiche finalita', le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati, qualora cio' risulti necessario per il raggiungimento
dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della
stessa - e purche' il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il
completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena
vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che
cio' comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto
responsabile della ricerca deve redigere un documento - successivamente
conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso
disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della
Legge - in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si e'
ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonche'
le modalita' seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le
ragioni che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali
da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in
quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato puo' essere data
anche per il tramite del soggetto rispondente.
Art. 7
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono
essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi
di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e
comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita' o ad istituti
o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche a cui si applica il codice
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico
nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, e' consentita
nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema
statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del
sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali,
contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che
accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di
impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato; e) non sia consentito
l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di immissione e prelievo
di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che
utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da
parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla
lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di
compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i
soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a
ricercatori operanti per conto di universita', altre istituzioni pubbliche e
organismi aventi finalita' di ricerca, purche' sia garantito il rispetto delle
condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del
sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per
tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto
statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente
codice.
4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare
trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di
ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto,
di comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Art. 8
(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i
soggetti del sistema statistico nazionale e' consentita per i trattamenti
statistici, strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del
soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo
restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita' statistiche tra i
soggetti del sistema statistico nazionale e' consentita, previa motivata
richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca
scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo,
qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il
medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di
pertinenza e di stretta necessita'.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal
soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalita' perseguite ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le
finalita' di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto
legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15
della Legge e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9
(Autorita' di controllo)
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce
alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in
particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i
casi di inosservanza.
CAPO III
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
Art. 10
(Raccolta dei dati)
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del
personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione
dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in modo da garantire il
rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati,
procedendo altresi' alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo
le modalita' di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle
disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In
particolare:
a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le finalita' della
raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui all'art. 6
del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento che consenta all'interessato
di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano
configurarsi come artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita' di
rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze
delle informazioni acquisite nel corso della raccolta; e) assicura una
particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22,
24 e 24 bis della legge.
Art. 11
(Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario
per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati, in conformita' all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e
integrazioni, in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino
a quando risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unita' di rilevazione;
costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi informativi;
altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente documentato per le
finalita' perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati
separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di
accesso, salvo che cio' risulti impossibile in ragione delle particolari
caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Art. 12.
(Misure di sicurezza)
1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1, della Legge
e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare
del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati
personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei
soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e
4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui
agli articoli 22 e 24 della Legge.
Art. 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge,
l'interessato puo' accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo
riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre
che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del
trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o
registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati
originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano
effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici
connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le
modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie
statistiche adottate in conformita' alle norme internazionali comunitarie e
nazionali.
Art. 14
(Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di
lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati
per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti
disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti
all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione,
la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni
ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a
conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attivita' statistica o di
attivita' ad essa strumentali non possono essere diffusi, ne' altrimenti
utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali
devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle
tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere
favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purche' nel
rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti
a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano
vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I
titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la
conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati
medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente
codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del
trattamento.
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove
designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici e' consentito agli
incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento
di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un
insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata
conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in
possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice
identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica
dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una
parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o piu'
credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto di adottare le
necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della
credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo
dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di autenticazione, e'
composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento
elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili
all'incaricato ed e' modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e,
successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili
e di dati giudiziari la parola chiave e' modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non puo' essere
assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono
disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione
tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualita' che
consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e
accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici e' consentito
esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per
l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte
a individuare chiaramente le modalita' con le quali il titolare puo' assicurare
la disponibilita' di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza
o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile
intervenire per esclusive necessita' di operativita' e di sicurezza del sistema.
In tal caso la custodia delle copie delle credenziali e' organizzata garantendo
la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente
l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e
quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati
personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di
ambito diverso e' utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di
incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del
trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare
le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e' verificata la sussistenza
delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la
lista degli incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico
e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione
di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante
l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno
semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire
la vulnerabilita' di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono
effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari l'aggiornamento e' almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il
salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati
sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se
designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee
informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilita' nell'ambito delle
strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrita' e la disponibilita' dei
dati, nonche' la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della
loro custodia e accessibilita';
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalita' per il ripristino della
disponibilita' dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al
successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento,
per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili
per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei
dati personali piu' rilevanti in rapporto alle relative attivita', delle
responsabilita' che ne derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle misure
minime adottate dal titolare. La formazione e' programmata gia' al momento
dell'ingresso in servizio, nonche' in occasione di cambiamenti di mansioni, o di
introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento
di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle
misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in
conformita' al codice, all'esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la
cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui
all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti
elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso
dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare
accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non
utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere
riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi
dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono
intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati
in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi
certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette
giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano
il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalita' di cui
all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento
disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di
identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identita'
genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili
ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati
ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro
trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico e' cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti
esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve
dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne
attesta la conformita' alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio
d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento
programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove
designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da
quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo
ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle
operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati, la lista degli incaricati puo' essere redatta anche per classi
omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o
giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei
relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone
prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari e'
controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura,
sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le
persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
ALLEGATO C)
TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI
IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA
(Artt. 46 e 53 del codice)
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI
AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
====================================================================
ARTICOLATO DEL CODICE RIFERIMENTO PREVIGENTE
====================================================================
Parte I
Disposizioni generali
Titolo I
Principi generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 1 (Diritto alla protezione ---
dei dati personali)
--------------------------------------------------------------------
Art. 2 (Finalita') cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 1. comma 1,
l. 31 dicembre 1996 n. 675
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 3 (Principio di necessita' ---
del trattamento dei dati)
comma 1
--------------------------------------------------------------------
Art. 4 (Definizioni) cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
comma 1, lett. a) art. 1, comma 2, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c) art. 10, comma 5, d.lg.
30 luglio 1999, n. 281
--------------------------------------------------------------------
lett. d) cfr. art. 22, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e) cfr. art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f) art. 1, comma 2, lett. d),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. g) art. 1, comma 2, lett. e),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. h) cfr. art. 19 l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. i) art. 1, comma 2, lett. f),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. l) art. 1, comma 2, lett. g),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. m) art. 1, comma 2, lett. h),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. n) art. 1, comma 2, lett. i),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. o) art. 1, comma 2, lett. 1),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. p) art. 1, comma 2, lett. a),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. q) art. 1, comma 2, lett. m),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2, lett. a) cfr. art. 2, par. 2, lett. d),
direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio
n. 2002/58/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. b) cfr. art. 2, lett. e),
direttiva n. 2002/58/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. c) cfr. art. 2, par. 1, lett. a,
direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio
n. 2002/21/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. d) cfr. art. 2, par. 1, lett. d),
direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. e) cfr. art. 2, par. 1, lett. c),
direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. f) cfr. art. 2, par. 1, lett. k),
direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. g) cfr. art. 2, par. 2, lett. a),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. h) cfr. art. 2, par. 2, lett. b),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. i) cfr. art. 2, par. 2, lett. c),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. l) cfr. art. 2, par. 2, lett. g),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. m) cfr. art. 2, par. 2, lett. h),
direttiva n. 2002758/CE
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. a) art. 1, comma 1, lett. a),
d.P.R. n. 28 luglio 1999,
n. 318
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 1, lett. b, d.P.R.
n. 318/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. d) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. e) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. f) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. g) ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4, lett. a) art. 1, comma 2, lett. a),
d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c),
d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c) art. 1, comma 2, lett. b),
d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 5 (Oggetto ed ambito di cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
applicazione)
comma 1 artt. 2, comma 1, e 6,
comma 1, 1. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 2, commi 1 bis, e 1 ter,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 cfr. art. 3, par. 2 (secondo
periodo), dir. 95/46/CE;
art. 3, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 6 (Disciplina del trattamento) ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo II
Diritti dell'interessato
--------------------------------------------------------------------
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati cfr. art. 12, dir. 95/46;
personali ed altri diritti) art. 13, comma 1, lett. c),
punto 1 (prima parte)
comma 1 l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 13, comma 1, lett. b) e
c), punto 1 (seconda parte)
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 13, comma 1, lett. c),
punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 13, comma 1, lett. d) ed
e), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 8 (Esercito dei diritti)
comma 1 cfr. art. 13, dir. 95/46;
art. 17, comma 1, d.P.R.
n. 501/1998.
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 14, comma 1, lett. a),
b), c), d), e) ed e-bis)
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 14, comma 2, n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 9 (Modalita' di esercizio)
comma 1 art. 17, comma 3, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 13, comma 4, l.
n. 675/1996; art. 17, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 13, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 17, comma 2, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 13, comma 1, c), punto 1
(secondo periodo),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 10 (Riscontro all'interessato)
comma 1 art. 17, comma 9, d.P.R.
31 marzo 1998, n. 501.
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 17, comma 6, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 17, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7 art. 13, comma 2, l.
n. 675/1996; art. 17, comma 7,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 8 art. 17, comma 7, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 9 art. 17, comma 8, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Titolo III
Regole generali per il trattamento
dei dati
Capo I
Regole per tutti i trattamenti
--------------------------------------------------------------------
Art. 11 (Modalita' del trattamento cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
e requisiti dei dati) art. 9, comma 1, l. n.675/1996
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 12 (Codici di deontologia e cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
di buona condotta) art. 31, comma 1,lett. h),
comma 1 l. n. 675/1996;
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 20, comma 4, d. lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 20, comma 3, d.lg.
n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 13 (Informativa) cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 10, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 10, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 10, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 10, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 14 (Definizione di profili e cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE;
della personalita'
dell'interessato)
Comma 1 art. 17, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Comma 2 art. 17, comma 2,
l. n. 615/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 15 (Danni cagionati per cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE;
effetto del trattamento)
comma 1 art. 18, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 29, comma 9,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 16 (Cessazione del trattamento) cfr. Art. 19, par. 2,
dir. 95/46/CE
comma 1 art. 16, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 16, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 17 (Trattamento che presenta cfr. Art. 20, dir. 95/46/CE;
rischi specifici)
comma 1 art. 24-bis, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 24-bis. comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Regole ulteriori per i
soggetti pubblici
--------------------------------------------------------------------
Art. 18 (Principi applicabili a
tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 cfr. Art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 cfr. Art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 19 (Principi applicabili al
trattamento di dati diversi
da quelli sensibili e
giudiziari)
comma 1 art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE;
art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 27, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 27, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 20 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili)
comma 1 cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 3, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 22, comma 3-bis, l.
n. 675/1996; art. 5, comma 5,
d. lg. N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 22, comma 3, secondo
periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 22, comma 3-bis, l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 21 (Principi applicabili al cfr. Art. 8, par. 5,
trattamento di dati dir. 95/46/CE;
giudiziari)
comma 1 art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996;
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 5, comma 5-bis, d.lg.
11 maggio 1999, n. 135
--------------------------------------------------------------------
Art. 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili
e giudiziari)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 2, comma 2, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 3, comma 1, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 3, comma 2, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 3, comma 3, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 3, comma 4, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 7 art. 3, comma 5, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 8 art. 23, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 9 art. 4, comma 1, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 10 art. 4, comma 2, d.lg.
N. 135/1999; art. 3, comma 6,
d. lg. N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 11 art. 4, comma 3, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 12 art. 1, comma 2, lett. c),
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Regole ulteriori per i privati
ed enti pubblici economici
--------------------------------------------------------------------
Art. 23 (Consenso)
comma 1 cfr. art. 7, par. 1, lett. A),
dir. 95/46/CE;
art. 11, comma 1 e 20,
comma 1, lett. a)
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 11, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 11, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 cfr. art. 22, comma 1,
l. n. 673/ 1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 24 (Casi nei quali puo' essere
effettuato il trattamento
senza il consenso) cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE;
comma 1, lett. a) artt. 12, comma 1, lett. a) e
20, comma 1, lett. c),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) artt. 12, comma 1, lett. b) e
20, comma 1, lett. a-bis),.
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c) artt. 12, comma 1, lett. c) e
20, comma 1, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. d) artt. 12, comma 1, lett. f) e
20, comma 1, lett. e), l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e) art. 7, par. 1, lett. d),
dir. 95/46; artt. 12, comma 1,
lett. g) e 20 comma 1,
lett. f), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f) artt. 12, comma 1, lett. h) e
20, comma 1, lett. g), l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. g) artt. 12, comma 1, lett. h-
bis) e 20, comma 1, lett. h)
ed h-bis), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. h) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. i) artt. 12, comma 1, lett. d)
e 21, comma 4, lett. a),
l. n. 675/1996; art. 7,
comma 4, d.lgs n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 25 (Divieti di comunicazione
e diffusione)
comma 1 art. 21 commi 1 e 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 21, comma 4, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 26 (Garanzie per i dati
sensibili)
comma 1 cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 22, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. a) art. 22, comma 1 bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. b) art. 22, comma 1 ter,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 22, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 23, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 27 (Garanzie per i dati cfr. art. 8, par. 5,
giudiziari) dir. 95/46/CE
comma 1 art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo IV
I soggetti che effettuano
il trattamento
--------------------------------------------------------------------
Art. 28 (Titolare del trattamento)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 29 (Responsabile del
trattamento) cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 8, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 8, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 8, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 8, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 8, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 30 (Incaricati del trattamento)
comma 1 cfr. art. 17, par. 3,
dir. 95/46/CE;
artt. 8, comma 5, e 19,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 19, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza cfr. art. 17, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 31 (Obblighi di sicurezza) art. 15, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 32 (Particolari titolari)
comma 1 art. 2, comma 1, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 2, comma 2, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 2, comma 3, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Misure minime
--------------------------------------------------------------------
Art. 33 (Misure minime) cfr. art. 15, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 34 (Trattamenti con strumenti ---
elettronici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio ---
di strumenti elettronici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 36 (Adeguamento) cfr. art. 15, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo VI
Adempimenti
--------------------------------------------------------------------
Art. 37 (Notificazione del art. 18, dir. 95/46/CE;
trattamento)
comma 1 cfr. art. 7, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 28, comma 7, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 13, commi 1, 2, 3, 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 38 (Modalita' di notificazione) art. 19, dir. 95/46/CE
comma 1 art. 7, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 12, comma 1, primo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 12, comma 1, secondo
periodo, d.P.R n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 7, comma 2, secondo
periodo e art. 16, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 12, comma 6, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 39 (Obblighi di comunicazione) art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE
comma 1, lett. a) art. 27, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 40 (Autorizzazioni generali) art. 41, comma 7,
l. n. 675/1996;
comma 1 art. 14, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 14, comma 2, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 14, comma 3, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 14, comma 4, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 14, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Titolo VII
Trasferimento dei dati all'estero cfr. Artt. 25 e 26,
dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 42 (Trasferimenti all'interno
dell'Unione europea)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 43 (Trasferimenti consentiti
in Paesi terzi)
alinea del comma 1 art. 28, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 1 artt. 28, comma 4, eccetto la
lett. g), e 26, comma 2, l.
n. 675/1996; art. 7, comma 4,
d.lg n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 44 (Altri trasferimenti
consentiti) art. 28, comma 4, lett. g),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 45 (Trasferimenti vietati) art. 28, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Parte II
Disposizioni relative a
specifici settori
--------------------------------------------------------------------
Titolo I
Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 46 (Titolari dei trattamenti) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 47 (Trattamenti per ragioni art. 3, par. 2, (primo
di giustizia) periodo) dir. 95/46/CE;
art. 4, comma 1, lett. c) e d)
e comma 2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 48 (Banche di dati di uffici
giudiziari) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 49 (Disposizioni di attuazione) ---
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Minori
--------------------------------------------------------------------
Art. 50 (Notizie o immagini relative ---
ai minori)
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Informatica giuridica
--------------------------------------------------------------------
Art. 51 (Principi generali) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 52 (Dati identificativi degli ---
interessati)
--------------------------------------------------------------------
Titolo II cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Trattamenti da parte di
forze di polizia
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 53 (Ambito applicativo e art. 3, par. 2, (primo
trattamenti) periodo) dir. 95/46/CE;
art. 4, comma 1, lett. a) ed
e) e comma 2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 54 (Modalita' di trattamento e ---
flussi di dati)
--------------------------------------------------------------------
Art. 55 (Particolari tecnologie) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 56 (Tutela dell'interessato) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 57 (Disposizioni di attuazione) ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo III
Difesa e sicurezza dello Stato art. 3, dir. 95/46/CE;
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Att. 58 (Disposizioni applicabili)
comma 1 art. 4, commi 1, lett. b) e 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 4, commi 1, lett. e) e
2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 15, comma 4, l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo IV
Trattamenti in ambito pubblico
Capo I
Accesso a documenti amministrativi
--------------------------------------------------------------------
Art. 59 (Accesso a documenti art. 43, comma 2,
amministrativi) l. n. 675/1996; art. 16,
comma 1, lett. c),
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo art. 16, comma 2, d.lg.
stato di salute e la vita n. 135/1999
sessuale)
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Registri pubblici e
albi professionali
--------------------------------------------------------------------
Art. 61 (Utilizzazione di dati
pubblici)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. f),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Stato civile, anagrafi
e liste elettorali
--------------------------------------------------------------------
Art. 62 (Dati sensibili e art. 6 d.lg. n. 135/1999
giudiziari)
--------------------------------------------------------------------
Art. 63 (Consultazione di atti) ---
--------------------------------------------------------------------
Capo IV
Finalita' di rilevante
interesse pubblico
--------------------------------------------------------------------
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione art. 7, comma 1, d.lg.
e condizione dello straniero) n. 135/1999
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 7, comma 3, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 7, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 65 (Diritti politici e
pubblicita' dell'attivita'
di organi)
comma 1 art. 8, commi 1 e 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 8, comma 3, d.lg.
n. 135/3999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 8, comma 4, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 8, comma 5, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 8, comma 6, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 66 (Materia tributaria
e doganale)
comma 1 art. 10, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 10, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 67 (Attivita' di controllo
e ispettive)
comma 1, lett. a) art. 11, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 11, comma 3, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 68 (Benefici economici
ed abilitazioni)
comma 1 art. 13, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 13, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 13, comma 3, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e art. 14, d.lg. n. 135/1999
riconoscimenti)
--------------------------------------------------------------------
Art. 70 (Volontariato e obiezione di
coscienza)
comma 1 art. 15, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 15, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 71 (Attivita' sanzionatorie
e di tutela)
comma 1 art. 16, comma 1, lett. a) e
b), d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 16, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 72 (Rapporti con enti di culto) art. 21, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 73 (Altre finalita' in ambito Provv. Garante n. 1/P/2000
amministrativo e sociale) 30 dicembre 1999 - 13 gennaio
2000
--------------------------------------------------------------------
Capo V
Particolari contrassegni
--------------------------------------------------------------------
Art. 74 (Contrassegni su veicoli ---
e accessi a centri storici)
--------------------------------------------------------------------
Titolo V
Trattamento di dati
personali in ambito sanitario
Capo I
Principi generali cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 75 (Ambito applicativo) art. 1, d.lg. N. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 76 (Esercenti professioni
sanitarie e organismi
sanitari pubblici)
comma 1 Art. 23, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 Art. 23, comma 3, (primo
periodo), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Modalita' semplificate per
informativa e consenso
--------------------------------------------------------------------
Art. 77 (Casi di semplificazione) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 78 (Informativa del medico di ---
medicina generale o del
pediatra)
--------------------------------------------------------------------
Art. 79 (Informativa da parte di ---
organismi sanitari)
--------------------------------------------------------------------
Art. 80 (Informativa da parte di ---
altri soggetti pubblici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 81 (Prestazione del consenso) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 82 (Emergenze e tutela della
salute e dell'incolumita'
fisica)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 Art. 23, comma 1-quater,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 83 (Altre misure per il ---
rispetto dei diritti degli
interessati)
--------------------------------------------------------------------
Art. 84 (Comunicazione di dati
all'interessato)
comma 1 art. 23, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Finalita' di rilevante
interesse pubblico
--------------------------------------------------------------------
Art. 85 (Compiti del Servizio
sanitario nazionale)
comma 1 art. 17, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 17, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 86 (Altre finalita' di
rilevante interesse pubblico)
comma 1
--------------------------------------------------------------------
lett. a) art. 18, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 19, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c) art. 20, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo IV
Prescrizioni mediche
--------------------------------------------------------------------
Art. 87 (Medicinali a carico del art. 4, comma 2, d.lg.
Servizio sanitario nazionale) n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 88 (Medicinali non a carico art. 4, comma 1, d.lg.
del Servizio sanitario n. 282/1999
nazionale)
--------------------------------------------------------------------
Art. 89 (Casi particolari)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 4, comma 4, d.lg.
n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo V
Dati genetici
--------------------------------------------------------------------
Art. 90 (Trattamento dei dati
genetici e donatori di midollo osseo) art. 17, comma 5, d.lg.
n. 135/1999
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 4, comma 3, l. n. 52 del
6 marzo 2001
--------------------------------------------------------------------
Capo VI
Disposizioni varie
--------------------------------------------------------------------
Art. 91 (Dati trattati mediante carte) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 92 (Cartelle cliniche) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 93 (Certificato di assistenza
al parto)
comma 1 art. 16, comma 2, d.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 94 (Banche di dati, registri ---
e schedari in ambito
sanitario)
--------------------------------------------------------------------
Titolo VI
Istruzione
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) art. 12, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 96 (Trattamento di dati art. 330-bis, (primo e secondo
relativi a studenti periodo) d.lg. n. 297 del
16 aprile 1994
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 330-bis. (terzo periodo),
d.lg. n. 297/1994
--------------------------------------------------------------------
Titolo VII
Trattamento per scopi storici,
statistici o scientifici
Capo I
Profili generali Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13,
par. 2, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 97 (Ambito applicativo) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 98 (Finalita' di rilevante
interesse pubblico) artt. 22 e 23.
d.lg n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 99 (Compatibilita' tra scopi
e durata del trattamento)
Comma 1 art. 9, comma 1 bis,
l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 9, comma 1 bis,
l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 16, comma 2,
lett. c-bis), l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 100 (Dati relativi ad attivita'
di studio e di ricerca) art. 6, comma 4,
d.lg. n. 204/1998
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Trattamento per scopi storici
--------------------------------------------------------------------
Art. 101 (Modalita' di trattamento)
comma 1 art. 7, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 7, comma 2,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 7, comma 3, n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 102 (Codice di deontologia
e di buona condotta)
comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 7, comma 5,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 103 (Consultazione di documenti ---
conservati in archivi)
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Trattamento per scopi statistici
o scientifici
--------------------------------------------------------------------
Art. 104 (Ambito applicativo e dati
identificativi per scopi
statistici o scientifici)
comma 1 art. 10, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 10, comma 5,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 105 (Modalita' di trattamento)
comma 1 art. 10, comma 3,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 10, comma 2,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
camma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 106 (Codici di deontologia
e di buona condotta)
comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 10, comma 6,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 107 (Trattamento di dati
sensibili)
comma 1 art. 10, comma 4,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 108 (Sistema statistico nazionale) ----
--------------------------------------------------------------------
Art. 109 (Dati statistici relativi
all'evento della nascita) ----
--------------------------------------------------------------------
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica)
comma 1 art. 5, comma 1,
d.lg. n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 5, comma 2,
d.lg. n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Titolo VIII
Lavoro e previdenza sociale
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 111 (Codice di deontologia
e di buona condotta)
comma 1 art. 20, comma 2, lett. b),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 112 (Finalita' di rilevante
interesse pubblico)
comma 1 art. 9, comma 1,
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 9, comma 2,
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 9, comma 4,
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Annunci di lavoro e dati riguardanti
prestatori di lavoro
--------------------------------------------------------------------
Art. 113 (Raccolta di dati e
pertinenza) cfr. art. 8,
l. 20 maggio 1970, n. 300
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Divieto di controllo a distanza
e telelavoro
--------------------------------------------------------------------
Art. 114 (Controllo a distanza) cfr. art. 4, comma 1,
l. 20 maggio 1970, n. 300
--------------------------------------------------------------------
Art. 115 (Telelavoro e lavoro
a domicilio) art. 6, l. 2 aprile 1958,
n. 339
comma 1 e 2
--------------------------------------------------------------------
Capo IV
Istituti di patronato
e di assistenza sociale
--------------------------------------------------------------------
Art. 116 (Conoscibilita' di dati
su mandato dell'interessato)
commi 1 e 2 art. 12, l. 30 marzo 2001,
n. 152
--------------------------------------------------------------------
Titolo IX
Sistema bancario, finanziario
ed assicurativo
Capo I
Sistemi informativi
--------------------------------------------------------------------
Art. 117 (Affidabilita' e puntualita'
nei pagamenti)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. e),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 118 (Informazioni commerciali)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. d),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 119 (Dati relativi al ---
comportamento debitorio)
--------------------------------------------------------------------
Art. 120 (Sinistri) art. 2, comma 5-quater 1,
d.l. 28 marzo 2000, n. 70,
conv. Da l. 26 maggio 2000,
n. 137
--------------------------------------------------------------------
Titolo X
Comunicazioni elettroniche
Capo I
Servizi di comunicazione elettronica
--------------------------------------------------------------------
Art. 121 (Servizi interessati) cfr. art. 3,
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 122 (Informazioni raccolte cfr. art. 5, par. 3,
nei riguardi, dell'abbonato direttiva n. 2002/58/CE
e dell'utente)
--------------------------------------------------------------------
Art. 123 (Dati relativi al traffico) cfr. art. 6,
direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 4, comma 1,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 4, comma 2,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 4, comma 3,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ----
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 4, comma 4,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 4, comma 5,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 124 (Fatturazione dettagliata) ctr. art. 7,
direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 5, comma 3 (primo
periodo), d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 5, comma 1,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 5, comma 2,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 5, comma 3 (secondo
periodo), d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 125 (Identificazione cfr. art. 8,
della linea) direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 6, comma 2,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 6, comma 3,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 6, comma 4,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 6, comma 5,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 6, comma 6,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 126 (Dati relativi cfr. art. 9,
all'ubicazione) direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 127 (Chiamate di disturbo cfr. art. 10,
e di emergenza) direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 7, comma 1,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 7, comma 2,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 7, comma 2-bis,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 128 (Trasferimento automatico cfr. art 11,
della chiamata) direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 8, comma 1,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 129 (Elenchi di abbonati) cfr. art. 12,
direttiva n. 2002/58/CE
art. 9, d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) cfr. art. 13,
direttiva n. 2002/58/CE
art. 10, d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 131 (Informazioni ad abbonati art. 3, d.lg. 171/1998
e utenti)
--------------------------------------------------------------------
Art. 132 (Conservazione di dati di cfr. art. 15,
traffico per altre direttiva n. 2002/58/CE
finalita')
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Internet e reti telematiche
--------------------------------------------------------------------
Art. 133 (Codice di deontologia art. 20, comma 2, lett. a),
e di buona condotta) d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Videosorveglianza
--------------------------------------------------------------------
Art. 134 (Codice di deontologia art. 20, comma 2, lett. g),
e di buona condotta) d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Titolo XI
Libere professioni
e investigazione privata
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 135 (Codice di deontologia art. 22, comma 4, lett. c),
e di buona condotta) secondo periodo, l. n.675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo XII
Giornalismo ed espressione
letteraria ed artistica
cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 136 (Finalita' giornalistiche
ed altre manifestazioni
del pensiero)
comma 1, lett. a) art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) e c) art. 25, comma 4 bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 137 (Disposizioni applicabili)
comma 1, lett. a) art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c) art. 28, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 12, comma 1, lett. e),
l. n. 675/1996; art. 25,
comma 1, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 20, comma 1, lett. d),
e art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 138 (Segreto professionale) art. 13, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Codice di deontologia
--------------------------------------------------------------------
Art. 139 (Codice di deontologia art. 25, commi 2, 3 e 4,
relativo ad attivita' l. n. 675/1996
giornalistiche)
--------------------------------------------------------------------
Titolo XIII
Marketing diretto
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 140 (Codice di deontologia art. 20, comma 2, lett. c),
e di buona condotta) d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Parte III
Tutela dell'interessato
e sanzioni
--------------------------------------------------------------------
Titolo I
Tutela amministrativa
e giurisdizionale
Capo I
Tutela dinanzi al Garante Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Sezione I
Principi generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 141 (Forme di tutela) ---
--------------------------------------------------------------------
Sezione II
Tutela amministrativa
--------------------------------------------------------------------
Art. 142 (Proposizione dei reclami) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 143 (Procedimento per i reclami) art. 21, comma 3,
l. n. 675/1996; art. 31,
comma 1, lett. c) e l),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 144 (Segnalazioni) ---
--------------------------------------------------------------------
Sezione III
Tutela alternativa a quella
giurisdizionale
--------------------------------------------------------------------
Art. 145 (Ricorsi)
comma 1 art. 29, comma 1, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 29, comma 1, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 29, comma 2, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 146 (Interpello preventivo)
comma 1 art. 29, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 29, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 147 (Presentazione del ricorso)
comma 1, lett. a) art. 18, comma 1, lett. a),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 18, comma 1, lett. c),
- seconda parte -
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. c) art. 18, comma 1, lett. d),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. d) art. 18, comma 1, lett. c),
- prima parte -
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. e) art. 18, comma 1, lett. b),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
alinea del comma 2 art. 18, comma 1, lett. e),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. a), b) e c) art. 18, comma 3,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 18, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 18, comma 2,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 18, alinea del comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 148 (Inammissibilita' del ricorso)
comma 1 art. 19, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 18, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 149 (Procedimento relativo al
ricorso)
comma 1 art. 20, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 20, comma 2,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 Art. 29, comma 3,
l. n. 675/1996;
art. 20, comma 3,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 20, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 20, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 7 art. 20, comma 8,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 8 Art. 29, comma 6-bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 150 (Provvedimenti a seguito
del ricorso)
comma 1 art. 29, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 29, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 20, comma 6,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 20, comma 11,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 151 (Opposizione)
comma 1 art. 29, comma 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Tutela giurisdizionale
--------------------------------------------------------------------
Art. 152 (Autorita' giudiziaria
ordinaria)
comma 1 art. 29, comma 8,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 8 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 9 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 10 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 11 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 12 art. 29, comma 7, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 13 art. 29, comma 7, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Comma 14 ---
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Titolo II
L'Autorita'
Capo I cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
Il Garante per la protezione
dei dati personali
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Art. 153 (Il Garante)
comma 1 art. 30, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 30, comma 3, primo e
terzo periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 30, comma 3, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 30, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 30, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 30, comma 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 7 art. 33, (prima fase),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 154 (Compiti)
alinea del comma 1 art. 31, alinea,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. a) art. 31, comma 1, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 31, comma 1, lett. d),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. C) art. 31, comma 1, lett. c),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. D) art. 31, comma 1, lett. e)
ed l), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e) art. 31, comma 1, lett. h),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f) art. 31, comma 1, lett. m),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. G) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. H) art. 31, comma 1, lett. i),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. i) art. 31, comma 1, lett. g),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. l) art. 31, comma 1, lett. a),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. m) art. 31, comma 1, lett. n),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 31, comma 1, lett. o),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 31, commi 5 e 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 31, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 40, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
L'Ufficio del Garante
--------------------------------------------------------------------
Art. 155 (Principi applicabili)
comma 1 art. 33, comma 1-sexies,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
comma 1 art. 33, comma 1, ultimo
periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 33, commi 1-bis e
1-quater, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 33, comma 1-ter,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 33, comma 1-quinquies,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7 art. 33, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 8 art. 33, comma 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 9 art. 33, comma 6 bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 10 art. 33, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Accertamenti e controlli
--------------------------------------------------------------------
Art. 157 (Richiesta di informazioni
e di esibizione di documenti)
comma 1 art. 32, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 158 (Accertamenti)
comma 1 art. 32, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 32, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 32, comma 3,
l. n. 675/1996; art. 15,
comma 1, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 159 (Modalita')
comma 1 art. 15, commi 6, e 7, secondo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 32, comma 4,
l. n. 675/1996;
art. 15, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 15, commi 2, e 7, primo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 15, commi 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 15, comma 8,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 32, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 160 (Particolari accertamenti)
comma 1 art. 32, comma 6, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 32, comma 6, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 32, comma 7, primo e
secondo periodo,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 32, comma 7, terzo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo III
Sanzioni
Capo I cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
Violazioni amministrative
--------------------------------------------------------------------
Art. 161 (Omessa o inidonea
informativa all'interessato)
comma 1 art. 39, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 162 (Altre fattispecie)
comma 1 art. 16, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 39, comma 2, secondo
periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 163 (Omessa o incompleta
notificazione)
comma 1 art. 34, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 164 (Omessa informazione o
esibizione al Garante)
comma 1 art. 39, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 165 (Pubblicazione del
provvedimento del
Garante)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 166 (Procedimento di applicazione)
comma 1 art. 39, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Illeciti penali
--------------------------------------------------------------------
Art. 167 (Trattamento illecito di art. 35, comma 1,
dati) l. n. 675/1996; art. 11, d.lg.
comma 1 n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 35,comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni
e notificazioni al Garante)
comma 1 art. 37-bis, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 169 (Misure di sicurezza)
comma 1 art. 36, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 36, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 170 (Inosservanza di
provvedimenti del
Garante)
comma 1 art. 37, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 171 (Altre fattispecie) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 172 (Pene accessorie)
comma 1 art. 38, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo IV
Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali
Capo I
Disposizioni di modifica
--------------------------------------------------------------------
Art. 173 (Convenzione di applicazione ---
dell'Accordo di Schengen)
--------------------------------------------------------------------
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite ---
giudiziarie)
--------------------------------------------------------------------
Art. 175 (Forze di Polizia) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 176 (Soggetti pubblici) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 177 (Disciplina anagrafica, ---
dello stato civile e
delle liste elettorali)
--------------------------------------------------------------------
Art. 178 (Disposizioni in materia
sanitaria)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 4, comma 5, d.lg.
N. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 179 (Altre modifiche) ---
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Disposizioni transitorie
--------------------------------------------------------------------
Art. 180 (Misure di sicurezza)
--------------------------------------------------------------------
Art. 181 (Altre disposizioni
transitorie)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 13, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma5 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 182 (Ufficio del Garante) ---
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Abrogazioni
--------------------------------------------------------------------
Art. 183 (Norme abrogate) ---
--------------------------------------------------------------------
Capo IV
Norme finali
--------------------------------------------------------------------
Art. 184 (Attuazione di direttive
europee)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 43, comma 2, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 185 (Allegazione dei codici ---
di deontologia e di
buona condotta)
--------------------------------------------------------------------
Art. 186 (Entrata in vigore) ---